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Software Operatori Finanziari

    

 

All'interno del software sono disponibili i Modelli per la compilazione e generazione telematica delle pratiche per
Operatori Finanziari, per Prestatori di servizi di pagamento elettronici ad esercenti e per Soggetti
che attuano meccanismi transfrontalieri.
 

 

Operatori-finanziari

 

Modelli per Operatori Finanziari

L'allegato n. 3 al Provvedimento in materia di Modifiche ed integrazioni alle disposizioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, identifica i soggetti Operatori Finanziari e in base alla loro tipologia evidenzia gli obblighi a cui devono adempiere. In base al tipo di Operatore Finanziario si distinguono tre aree di competenza, elencate di seguito; ogni area corrisponde a dei precisi adempimenti e comprende inoltre l'obbligo propedeutico di effettuare l'adempimento PEC al REI.

  • :.  Indagini finanziarie, che l'Operatore deve espletare mediante l'invio della Comunicazione all'Archivio dell'Anagrafe Tributaria dei Rapporti Finanziari;
  • :.  Monitoraggio fiscale, che l'Operatore deve espletare mediante l'invio della Comunicazione dati dei trasferimenti da e verso l’estero;
  • :.  Comunicazioni FATCA e CRS/DAC2, che l'Operatore deve espletare mediante l'invio delle comunicazioni FATCA e/o CRS/DAC2.

Comunicazione PEC al REI - Comunicazione al Registro Elettronico degli Indirizzi (REI)

L'adempimento Comunicazione PEC al REI (denominato anche Comunicazione al Registro Elettronico degli Indirizzi [REI]), rientra tra gli obblighi che gli Operatori Finanziari soggetti ad Indagini finanziarie, Monitoraggio fiscale e alle Comunicazioni FATCA e CRS/DAC2 devono espletare. Nello specifico, l'adempimento deve quindi essere svolto una sola volta:

  • :.  anteriormente alla Comunicazione Anagrafe tributaria (denominata anche Archivio dei rapporti con operatori finanziari) effettuata per la prima volta in assoluto;
  • :.  anteriormente alla Comunicazione FATCA (denominato anche Consultazione Documenti FACTA - Compilazione e Trasmissione dei Dati in applicazione degli Accordi FATCA) effettuata per la prima volta in assoluto;
  • :.  anteriormente alla Comunicazione CRS/DAC2 (denominato anche Comunicazione dei Dati dalle Istituzioni Finanziarie Italiane ai fini CRS/DAC2) effettuata per la prima volta in assoluto;
  • :.  per assolvere all'obbligo del Monitoraggio fiscale.

Inviato dell'adempimento PEC al REI, sarà necessario svolgerne uno di nuovo solo nei casi particolari di:

  • :.  variazione ai dati già comunicati;
  • :.  volontà di cancellazione dal REI;
  • :.  reiscrizione (successiva ad una cancellazione).

Come si effettua l'invio della Comunicazione PEC al REI?
Dopo aver predisposto con il software il file telematico, è necessario effettuare il controllo e l'invio del file tramite Desktop Telematico o altro canale equivalente.

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Comunicazione all'Anagrafe Tributaria - Comunicazione all'Archivio dei Rapporti Finanziari

L'adempimento Comunicazione Anagrafe Tributaria (denominata anche Comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari) rientra nell'ambito delle Indagini finanziarie che alcuni Operatori finanziari (Banche, Intermediari finanziari, Holding, Imprese di investimento [SIM], Organismi di investimento collettivo del risparmio [O.I.C.R. - Fondi di investimento - SICAV], Società di gestione del risparmio [SGR], Società fiduciarie,...) devono espletare. Il fine della Comunicazione è trasmettere all’Anagrafe Tributaria le informazioni sui saldi, sulle movimentazioni dei rapporti attivi e sulle nuove aperture di rapporti. In particolare, devono essere inviati mensilmente i dati dei nuovi rapporti finanziari (partecipazioni, finanziamenti, conto corrente, operazioni extra-conto,...) e i dati anagrafici dei soggetti coinvolti; devono essere inviati annualmente i saldi a fine anno.
Per poter inviare la Comunicazione Anagrafe Tributaria per la prima volta, è necessario aver propedeuticamente effettuato l'invio del modello PEC Operatori Finanziari al REI, per comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al Registro elettronico degli indirizzi. Salvo non intervengano variazioni relative all'indirizzo PEC comunicato o agli adempimenti per i quali l'indirizzo PEC sarà utilizzato, tutte le successive comunicazioni all'Anagrafe Tributaria non dovranno essere precedute da ulteriori invii del modello PEC Operatori Finanziari al REI.

Come si effettua l'invio della Comunicazione all'Anagrafe Tributaria?
Dopo aver predisposto con il software il file telematico, è necessario che il file sia preparato con l’applicativo SID dell'Agenzia Entrate, previo accreditamento a tale canale. Dopo la preparazione, il file risultante deve essere inviato tramite il metodo indicato in fase di accreditamento SID: invio tramite canale FTP; oppure invio tramite PEC, in questo caso i file devono sempre essere inferiori a 20 MB. File superiori a 20 MB non potranno essere inviati tramite PEC, ma sarà necessario accreditarsi per l'invio tramite canale FTP.

Qual è la scadenza della Comunicazione all'Anagrafe Tributaria?
A partire dal 1° gennaio 2016, le comunicazioni delle informazioni mensili devono essere trasmesse entro il mese successivo all’apertura o cessazione di un rapporto, mentre le informazioni annuali relative a saldi, movimenti e altri dati contabili dell’anno precedente devono essere inviate entro il 15 febbraio.

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Comunicazione consultazione Documenti FATCA - Compilazione e Trasmissione dei Dati in applicazione degli Accordi FATCA

L'adempimento Comunicazione Consultazione Documenti FACTA (denominato anche Compilazione e Trasmissione dei Dati in applicazione degli Accordi FATCA) rientra tra gli obblighi che alcuni Operatori finanziari (Banche, Intermediari finanziari, Holding, Imprese di investimento [SIM], Organismi di investimento collettivo del risparmio [O.I.C.R. - Fondi di investimento - SICAV], Società di gestione del risparmio [SGR], Società fiduciarie,...) devono espletare. Il fine della Comunicazione è lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Italia e USA, mirato a comunicare i dati dei cittadini residenti in Italia e negli USA che detengono rispettivamente rapporti finanziari negli USA e in Italia (senza ivi avere la residenza), per contrastare l'evasione fiscale.
Per poter inviare la Comunicazione Consultazione Documenti FACTA per la prima volta, è necessario aver propedeuticamente effettuato l'invio del modello PEC Operatori Finanziari al REI, per comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al Registro elettronico degli indirizzi. Salvo non intervengano variazioni relative all'indirizzo PEC comunicato o agli adempimenti per i quali l'indirizzo PEC sarà utilizzato, tutte le successive Comunicazione FATCA non dovranno essere precedute da ulteriori invii del modello PEC Operatori Finanziari al REI.

Come si effettua l'invio della Comunicazione Consultazione Documenti FATCA?
Dopo aver predisposto con il software il file telematico, è necessario che il file sia preparato con l’applicativo SID dell'Agenzia Entrate, previo accreditamento a tale canale. Dopo la preparazione, il file risultante deve essere inviato tramite il metodo indicato in fase di accreditamento SID: invio tramite canale FTP; oppure invio tramite PEC, in questo caso i file devono sempre essere inferiori a 20 MB. File superiori a 20 MB non potranno essere inviati tramite PEC, ma sarà necessario accreditarsi per l'invio tramite canale FTP.

Qual è la scadenza della Comunicazione Consultazione Documenti FATCA?
La scadenza ordinaria per l’invio della comunicazione, è il 30 giugno di ciascun anno, in tale data si invieranno i dati relativi all'anno precedente.

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Scambio automatico Finanziario CRS/DAC2 - Comunicazione dei Dati dalle Istituzioni Finanziarie Italiane ai fini CRS/DAC2

L'adempimento Scambio automatico Finanziario internazionale CRS/DAC2 (denominato anche Comunicazione dei Dati dalle Istituzioni Finanziarie Italiane ai fini CRS/DAC2) rientra tra gli obblighi che alcuni Operatori finanziari (Banche, Intermediari finanziari, Holding, Imprese di investimento [SIM], Organismi di investimento collettivo del risparmio [O.I.C.R. - Fondi di investimento - SICAV], Società di gestione del risparmio [SGR], Società fiduciarie,...) devono espletare. Il fine della Comunicazione è lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra l’Italia e i Paesi aderenti all’accordo CRS, mirato a comunicare i dati dei cittadini residenti in Italia e nei Paesi aderenti che detengono rispettivamente rapporti finanziari nei Paesi aderenti e in Italia (senza ivi avere la residenza), per contrastare l'evasione fiscale. Gli USA non aderiscono all'accordo CRS/DAC2, in quanto applicano l’accordo FATCA.
Per poter inviare la Comunicazione Scambio automatico Finanziario internazionale CRS/DAC2 per la prima volta, è necessario aver propedeuticamente effettuato l'invio del modello PEC Operatori Finanziari al REI, per comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al Registro elettronico degli indirizzi. Salvo non intervengano variazioni relative all'indirizzo PEC comunicato o agli adempimenti per i quali l'indirizzo PEC sarà utilizzato, tutte le successive Comunicazioni CRS/DAC2 non dovranno essere precedute da ulteriori invii del modello PEC Operatori Finanziari al REI.

Come si effettua l'invio della Comunicazione Scambio automatico Finanziario internazionale CRS/DAC2?
Dopo aver predisposto con il software il file telematico, è necessario che il file sia preparato con l’applicativo SID dell'Agenzia Entrate, previo accreditamento a tale canale. Dopo la preparazione, il file risultante deve essere inviato tramite il metodo indicato in fase di accreditamento SID: invio tramite canale FTP; oppure invio tramite PEC, in questo caso i file devono sempre essere inferiori a 20 MB. File superiori a 20 MB non potranno essere inviati tramite PEC, ma sarà necessario accreditarsi per l'invio tramite canale FTP.

Qual è la scadenza della Comunicazione Scambio automatico Finanziario internazionale CRS/DAC2?
La scadenza ordinaria per l’invio della comunicazione, è il 30 giugno di ciascun anno, in tale data si invieranno i dati relativi all'anno precedente.

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Modelli per Prestatori di servizi di pagamento

Credito d'Imposta su Commissioni per pagamenti - Credito d'Imposta su Commissioni per transazioni

Il Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 riguardante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, istituisce a partire dal 1° luglio 2020 un bonus a favore di imprenditori e lavoratori autonomi. Tale bonus, è calcolato applicando la percentuale del 30% all'importo delle commissioni di transazione, da loro sostenute per aver ricevuto dai consumatori finali dei pagamenti tramite strumenti elettronici tracciabili (carte di credito, carte di debito, prepagate,...). L'introduzione dell'agevolazione impone ai prestatori di servizi di pagamento, che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici, l'obbligo di inviare all’Agenzia delle entrate la Comunicazione credito d'Imposta su Commissioni per i pagamenti Elettronici (denominata anche Credito d'Imposta su Commissioni per Transazioni), al fine di comunicare le informazioni riguardanti la spettanza del credito d’imposta ai suoi esercenti. In particolare è necessario inviare le informazioni di ogni esercente, indicando per ogni uno il numero delle operazioni effettuate, il numero di operazioni riferite a consumatori finali, i costi fissi periodici e il totale delle commissioni. 

Come si effettua l'invio della Comunicazione Credito d'Imposta su Commissioni per i Pagamenti elettronici?
Dopo aver predisposto con il software il file telematico, è necessario che il file sia preparato con l’applicativo SID dell'Agenzia Entrate, previo accreditamento a tale canale. Dopo la preparazione, il file risultante deve essere inviato tramite il metodo indicato in fase di accreditamento SID: invio tramite canale FTP; oppure invio tramite PEC, in questo caso i file devono sempre essere inferiori a 20 MB. File superiori a 20 MB non potranno essere inviati tramite PEC, ma sarà necessario accreditarsi per l'invio tramite canale FTP.

Qual è la scadenza della Comunicazione Credito d'Imposta su Commissioni per i Pagamenti elettronici?
La scadenza della comunicazione è mensile, l'invio deve essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

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Modelli per Soggetti che attuano meccanismi transfrontalieri

Scambio automatico informazioni meccanismi transfrontalieri DAC6 - Presentazione meccanismi transfrontalieri

Il decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 ha introdotto l'obbligo di scambio automatico di informazioni, tra l’Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri assieme ad alcune giurisdizioni estere, riguardanti meccanismi transfrontalieri rilevanti. La Comunicazione Scambio automatico informazioni meccanismi transfrontalieri (denominata anche Presentazione meccanismi transfrontalieri) ha il fine di portare a conoscenza delle Amministrazioni fiscali tutti i possibili rischi fiscali. Con riferimento a meccanismi transfrontalieri rilevanti, si intendono schemi di pianificazione fiscale aggressiva, che possiedono una qualità transfrontaliera e diventano rilevanti per la presenza di alcuni elementi distintivi definiti dalla normativa. L'obbligo di Comunicazione DAC6 è in capo ai soggetti Intermediari coinvolti nel meccanismo (svolgimento di attività di elaborazione, commercializzazione, organizzazione o gestione dell’attuazione) e ai contribuenti.

Come si effettua l'invio della Comunicazione Scambio automatico informazioni dei meccanismi transfrontalieri DAC6?
Dopo aver predisposto con il software il file telematico, è necessario effettuare il controllo e l'invio del file tramite Desktop Telematico o altro canale equivalente.

Qual è la scadenza della Comunicazione Scambio automatico informazioni dei meccanismi transfrontalieri DAC6?
L'invio della comunicazione deve essere effettuato entro trenta giorni, a partire dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero è messo a disposizione ai fini dell’attuazione o è stata avviata l’attuazione o in cui è stata fornita dagli Intermediari assistenza/consulenza ai fini dell’attuazione. In caso di meccanismi commerciabili, gli Intermediari dovranno inviare trimestralmente la comunicazione, al fine di aggiornare le informazioni rispetto all'ultima comunicazione inviata.

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Operatori-finanziari-3


Modelli Cartacei per Intermediari, Società/Banche

pdf Costituzione di Deposito Vincolato in Titoli di Stato o Garantiti dallo Stato per l’Immissione in Consumo di Carburanti da Deposito Fiscale

pdf Rilascio di Polizza Fideiussoria o Fideiussione Bancaria per l’Immissione in Consumo di Carburanti da Deposito Fiscale

pdf Costituzione di Deposito Vincolato in Titoli di Stato o Garantiti dallo Stato per il Rimborso dell’IVA

pdf Rilascio di Polizza Fideiussoria o Fideiussione Bancaria per il Rimborso dell’IVA

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